Che cos'è

La Regione è un ente territoriale cui lo Stato attribuisce e riconosce un autonomo potere legislativo e amministrativo al fine di assicurare una più rapida e adeguata tutela degli interessi locali. Opera secondo un proprio statuto, sulla base dei principi fissati dalla Costituzione.

 

A differenza di Province e Comuni, la Regione possiede un’importante potestà legislativa; ha inoltre compiti di programmazione e di coordinamento delle attività di province e comuni e dei vari enti locali che operano sul territorio.

Il territorio della Regione Lazio comprende 378 Comuni e 5 Province: Latina, Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone.

 

Competenze

Le materie sulle quali la Regione può legiferare e svolgere attività amministrativa sono molteplici. Le principali sono:

 

Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale

Agricoltura e foreste

Artigianato

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Assistenza scolastica

Beneficenza pubblica

Caccia e pesca nelle acque interne

Camere di commercio

Commercio, fiere e mercati

Edilizia e urbanistica

Energia per i profili d'interesse locale e l'autoproduzione

Industria

Istruzione, formazione artigiana e professionale

Lavori pubblici e appalti

Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

Musei e biblioteche di enti locali

Navigazione e porti lacuali

Ordinamento e organizzazione regionale

Politiche dell'occupazione

Polizia amministrativa regionale e locale

Spettacolo

Trasporti e viabilità; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale

Turismo e industria alberghiera

 

Al fine di permettere alla Regione di assolvere in modo completo e autonomo a dette funzioni, la Costituzione ha previsto che la stessa disponga di una propria autonomia finanziaria di entrata e di spesa consistente nel potere di gestire il proprio patrimonio e il proprio bilancio, di una specifica potestà tributaria nonché di mezzi finanziari rappresentati da quote di tributi erariali e da contributi statali.

 

 

Organi

Il Consiglio regionale

è eletto a suffragio universale e diretto ogni 5 anni. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione. Esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo.

 

La Giunta regionale

è l'organo esecutivo della Regione. Ne fanno parte il Presidente ed un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente.

Ad essa compete provvedere all’esecuzione delle leggi e di tutte le decisioni del consiglio, predisporre i bilanci regionali, amministrare i beni patrimoniali della Regione.

Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative.

 

Il Presidente della Regione

è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. Rappresenta la Regione, dirige la politica dell’esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile; promulga le leggi e i regolamenti regionali. Nomina, inoltre, i componenti della giunta regionale scegliendoli anche al di fuori del consiglio regionale.

 

Sistema elettorale

Si vota domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 per il rinnovo dei Consigli Regionali e per l'elezione dei Presidenti delle Regioni. Si vota in un unico turno.

 

Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il consiglio regionale. E' proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

 

Consiglio regionale

Il Consiglio è composto da 70 consiglieri, oltre al Presidente della Regione:

- 56 consiglieri sono eletti con il sistema proporzionale, sulla base di liste provinciali circoscrizionali concorrenti;

 

- 14 consiglieri sono eletti, insieme al Presidente, con il sistema maggioritario, sulla base di liste regionali (il cosiddetto “listino” o premio di maggioranza).

 

In ogni gruppo di liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati (almeno un terzo è riservato alla rappresentanza femminile). In caso contrario è prevista una pena pecuniaria.

 

Nelle liste regionali (listino), invece, è obbligatoria sia la presenza di almeno un candidato residente in ciascuna delle province della regione, sia la rappresentanza in pari misura di entrambi i sessi.

 

Consiglieri

La Regione è suddivisa in due circoscrizioni:

Lazio 1 (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e rispettive province)

Lazio 2 (Roma e Provincia).

 

Alla circoscrizione Lazio 1 spettano 15 consiglieri, mentre alla circoscrizione Lazio 2 41 consiglieri. Inoltre gli elettori di ambedue le circoscrizioni contribuiscono all'elezione dei 14 consiglieri del listino.

 

Si può esprimere una sola preferenza e solo per la lista provinciale.

 

Scheda elettorale

L'elettore riceve una sola scheda su cui sono riportate: da un lato le liste provinciali concorrenti, dall’altro le liste regionali bloccate capeggiate dai candidati presidenti. In pratica da una parte i simboli dei partiti, dall’altra l'alleanza di riferimento.

 

Ogni lista regionale deve essere collegata con almeno una lista provinciale.

 

L'elettore può apporre sulla scheda due contrassegni:

Uno sulla lista provinciale (all'interno della quale può esprimere una sola preferenza),

Uno sulla lista regionale (all'interno della quale non può esprimere alcuna preferenza)

 

L'elettore ha quattro possibilità di voto:

 

- Vota solo per una lista provinciale (ed eventualmente, dentro di essa, per un candidato a cui dà la preferenza): il suo voto si trasferisce automaticamente al candidato Presidente collegato a quella lista. In pratica, il voto al partito s'intende dato anche alla coalizione di cui esso fa parte.

- Vota solo per il candidato Presidente: ovviamente in questo caso il voto non vale per nessun partito della coalizione (in quanto non si saprebbe a chi darlo).

- Può dare due voti coerenti (es. Lista Civica e Marrazzo Presidente): sono validi entrambi;

- Può dare due voti incoerenti (es. un partito di destra e Marrazzo Presidente, cosiddetto “voto disgiunto”): sono validi entrambi.

 

Assegnazione dei seggi

Per le liste provinciali i seggi si assegnano con il sistema proporzionale. In pratica, si utilizza tra le liste il metodo del quoziente e la graduatoria delle preferenze.

 

Per le liste regionali si procede con il sistema maggioritario seguendo l’ordine di presentazione.

 

I casi possibili sono:

- Le liste provinciali collegate al Presidente vincente hanno ottenuto la metà o più dei seggi dell’intero Consiglio; in tal caso alla lista regionale spetta solo metà del “premio di maggioranza”, cioè si aggiungono solo metà dei componenti del listino regionale (cioè 7 seggi), gli altri 7 vanno alle liste provinciali perdenti.

 

- Le liste provinciali collegate al Presidente vincente hanno ottenuto meno della metà dei seggi del Consiglio (meno di 35); in tal caso alla lista regionale spetta l’intero “premio di maggioranza”, cioè si aggiungono tutti i componenti del listino regionale (cioè 14 seggi).

 

- Il Presidente vincente, pur avendo avuto l’intero “premio di maggioranza”, non ha ancora raggiunto il 55% complessivo; in tal caso si attribuisce una sorta di “premio supplementare” per portarlo al 55%, prendendo i primi dei non eletti delle liste proporzionali.

 

Lo sbarramento

Per ridurre il numero dei partiti presenti nel Consiglio regionale, non saranno ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste provinciali che non abbiano conseguito almeno il 3% dei voti delle liste provinciali di tutta la regione.

 

Tuttavia potranno ancora accedere all'assegnazione dei seggi anche tali liste se risulteranno collegate con una lista regionale che abbia conseguito almeno il 5% dei voti.